GuidaI7 · Dichiarazione di conformità (D.M. 37/08)
Dichiarazione di conformità (D.M. 37/08): cosa allegare e cosa controllare
A fine lavori la DiCo va consegnata con i suoi allegati obbligatori. Quali sono, quando il progetto deve essere di un professionista e i controlli prima di firmare.
Informazione generale, non consulenza legale, fiscale o tecnica: per il tuo caso verifica le norme citate con un professionista.
#Gli allegati obbligatori (allegato I)
- Progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (nota 4).
- Relazione con le tipologie dei materiali utilizzati (art. 7 c. 1; nota 5).
- Schema dell'impianto realizzato (nota 6) — o il rinvio al progetto, se il progetto è di un professionista.
- Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (nota 7; art. 7 c. 3 e 6): serve per trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria; non si applica a un impianto nuovo senza dichiarazioni da richiamare. Ogni dichiarazione precedente si richiama con l'impresa e la data.
- Copia del certificato dei requisiti tecnico-professionali (la visura; artt. 3–4).
Facoltativo, ma la DiCo si rilascia dopo le verifiche: il verbale delle verifiche (art. 7 c. 1; nota 8).
#Quando il progetto deve essere di un professionista (art. 5)
Il progetto serve per nuovo impianto, trasformazione e ampliamento; per la manutenzione straordinaria basta lo schema dell'impianto realizzato; la manutenzione ordinaria non richiede né progetto né dichiarazione (art. 10 c. 1).
Serve il professionista iscritto all'albo (art. 5 c. 2), per gli impianti elettrici, in particolare per:
- le parti comuni condominiali;
- un'abitazione oltre 6 kW o oltre 400 m²;
- locali non domestici (attività produttive, commercio, terziario, altri usi) oltre 6 kW, oltre 200 m² o alimentati oltre 1 000 V;
- locali medici, luoghi con pericolo di esplosione, ambienti a maggior rischio d'incendio; protezione dalle scariche atmosferiche su edifici oltre 200 m³.
Negli altri casi basta il progetto del responsabile tecnico dell'impresa: almeno lo schema dell'impianto. Un progetto «del professionista» vale solo se riporta gli estremi dell'iscrizione all'albo.
#L'abilitazione dell'impresa (art. 1 e 3)
Solo un'impresa abilitata per la lettera dei lavori può dichiararne la conformità: a) impianti elettrici, protezione dalle scariche atmosferiche, automazione di porte e cancelli; b) impianti radiotelevisivi, antenne ed elettronici — rete dati, videosorveglianza, antintrusione, citofonia. Fotovoltaico, ricarica dei veicoli e illuminazione sono lettera a. Le lettere si leggono sulla visura, non si deducono dal tipo di lavori.
#Materiali: marcatura CE
Ogni materiale della relazione deve avere la marcatura CE (Direttiva 2014/35/UE). Un materiale senza CE va sostituito, oppure si allega la dichiarazione UE di conformità del fabbricante. Conviene riportare anche la norma di prodotto.
#Le verifiche: riga per riga, non l'esito complessivo
Il verbale che dice «esito positivo» non basta: ogni misura va confrontata con il suo limite (CEI 64-8 Parte 6), per esempio:
- resistenza di isolamento: almeno 1 MΩ a 500 V per i circuiti fino a 500 V (0,5 MΩ a 250 V per SELV/PELV);
- impianto di terra (sistema TT): R_A × I_Δn ≤ 50 V (25 V nei locali medici, cantieri e locali agricoli);
- differenziali: intervento entro 300 ms a I_Δn (tipo S tra 130 e 500 ms), e tra ½ I_Δn e I_Δn.
Una misura fuori limite impedisce di dichiarare «controllato con esito positivo». Nell'esempio registrato il verbale dice «positivo», ma il bagno misura 0,38 MΩ a 500 V contro il minimo di 1 MΩ.
#Dopo la firma
- La dichiarazione firmata, con gli allegati obbligatori, va consegnata al committente.
- Per gli edifici già agibili va depositata allo SUE entro 30 giorni dalla fine dei lavori (art. 11 c. 1); se l'edificio non è ancora agibile, va con la segnalazione certificata di agibilità.
- In un luogo di lavoro, il datore di lavoro invia all'INAIL la dichiarazione dell'impianto di terra entro 30 giorni dalla messa in esercizio (D.P.R. 462/01).
#Come lo fa l'agente
L'agente Dichiarazione di conformità D.M. 37/08 legge i documenti della commessa — visura, scheda commessa, progetto o schema, distinta dei materiali in Excel o CSV, rapportini, verbale delle verifiche, la DiCo precedente — e prepara la bozza sul modello ministeriale con gli allegati. Soglie, lettere, limiti delle prove e date li controlla il codice; ciò che manca diventa una lacuna con la sua norma e cosa fare, e un dato mancante resta «[da completare]», mai inventato. In testa il verdetto: «Pronta da firmare» o «Mancano N cose». Firmi e invii tu.